Come adottare

Ogni bambino ha diritto di crescere e di vivere in modo sereno e dignitoso

Incontro 3

Mehala onlus nasce con l’obiettivo di aiutare ogni bambino a crescere con una mamma e un papà che lo amino e lo rispettino. Una famiglia capace di garantire l’affetto e il sostegno economico e morale per poter seguire la propria strada nella vita è un diritto inalienabile di ogni bambino.

Al centro di questo progetto, innanzitutto, c’è la famiglia di origine del bambino. Qualora quest’ultima si dimostri assente, inadempiente o maltrattante, Mehala sostiene la possibilità che il bambino possa essere adottato all’interno del proprio contesto culturale attraverso il ricorso all’adozione nazionale.

In questa ottica, l’adozione internazionale è la “risorsa finale” da porre in opera una volta attestata l’impraticabilità di un sostegno a distanza o di una adozione nel Paese di origine, e al di là di inutili “accanimenti moralistici” che costringono i bambini a vivere anni in istituzioni senza che nessuno possa prendersi cura di loro.

Mehala opera per diffondere e promuovere la cultura dell’adozione come un modo diverso di diventare genitore: in maniera incondizionata, consapevole e fortemente desiderata.

È fondamentale che, nel bagaglio di un genitore adottivo, accanto a una sincera motivazione a diventare genitore di un bimbo nato da altri, vi siano una preparazione e una formazione adeguata per ottemperare al meglio al proprio ruolo parentale.

 


Adottare con Mehala


La Normativa


Carta Servizi

Soggetti coinvolti

Commissione per le Adozioni Internazionali

La Commissione per le Adozioni Internazionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri), è l’Autorità Centrale in materia di adozioni internazionali (legge 476/98). È organo di controllo e vigila sulla regolarità di ogni adozione internazionale. Tra le diverse funzioni la CAI collabora con le Autorità Centrali degli altri Stati, autorizza l’attività degli Enti e vigila sul loro operato, promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori, si occupa inoltre di predisporre convenzioni bilaterali con gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione de L’Aja.

Tribunale per i Minorenni

Presso il Tribunale per i Minorenni la coppia presenta la propria disponibilità all’adozione. Il Tribunale per i Minorenni affida al Servizio Sociale (ASL – Centri Adozioni), entro 15 giorni dalla presentazione della stessa, il compito di conoscere la coppia e di redigere una relazione dettagliata. Entro 2 mesi dal ricevimento della relazione psico-sociale, il Tribunale per i Minorenni si pronuncia con un decreto di idoneità o di inidoneità. In caso di Decreto di Inidoneità è possibile fare ricorso in Corte d’Appello. Il TM, all’arrivo del minore in Italia, qualora l’adozione sia stata pronunciata nello stato estero, verifica che il provvedimento straniero di adozione sia conforme ai principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile. Qualora invece l’adozione debba perfezionarsi dopo l’arrivo del minore, il Tribunale pronuncia un decreto di affido pre-adottivo. Successivamente, su parere favorevole degli operatori sociali, emana il decreto di adozione.

Servizi Sociali - ASL - Centri Adozione

I Servizi Sociali, l’ASL e i Centri Adozione hanno il compito di informare sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, di preparare gli aspiranti all’adozione anche in collaborazione con gli Enti autorizzati, di acquisire elementi sulla situazione personale, familiare e sociale degli aspiranti genitori adottivi e di sostenere, successivamente all’ingresso del minore in Italia, il nuovo nucleo familiare. I Servizi devono trasmettere al Tribunale per i Minorenni una relazione completa entro 4 mesi (più 4 di proroga) da quando il Tribunale ha trasmesso loro la dichiarazione di disponibilità.

Enti autorizzati

L’intervento degli Enti autorizzati è reso obbligatorio, per lo svolgimento di una pratica di adozione internazionale, dalla legge 476/98. Informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell’adozione internazionale e curano lo svolgimento all’estero delle procedure necessarie per realizzare l’adozione; assistendoli davanti all’Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione. L’ente che ha ricevuto l’incarico deve prima di tutto informare gli aspiranti adottanti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione. Deve poi trasmettere alle autorità straniere la loro dichiarazione di disponibilità all’adozione, unitamente al decreto di idoneità e alla relazione dei servizi sociosanitari, e attendere di ricevere da quelle autorità la proposta di incontro con un determinato bambino. L’Autorità straniera fa la segnalazione all’ente che la comunica agli aspiranti genitori adottivi, e se essi accettano la proposta di abbinamento, l’Ente informa l’Autorità straniera, ed assiste la coppia in tutte le attività da svolgere nel paese straniero: presenzia all’udienza di adozione, trasmette la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede a quest’ultima l’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia.
Ottenuto il provvedimento di autorizzazione all’ingresso, l’ente vigila sulle modalità di trasferimento del bambino in Italia, dove questo arriverà in compagnia dei genitori adottivi. Una volta che il bambino è giunto in Italia, i servizi degli enti locali assistono e aiutano, se richiesti, gli adottanti ed il minore. Devono in ogni caso riferire al Tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà. L’ente autorizzato resta un punto di riferimento importante ed è tenuto a svolgere le relazioni post-adozione da mandare all’autorità straniera.
L’autorizzazione degli Enti Autorizzati viene rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, vale a dire che:
– siano diretti da persone qualificate e in possesso di idonee qualità morali;
– dispongano di un’adeguata struttura organizzativa;
– non abbiano fini di lucro;
– non operino discriminazioni ideologiche o religiose;
– si impegnino a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell’infanzia nei paesi d’origine;
– abbiano sede legale in Italia.
La procedura per il rilascio dell’autorizzazione è disciplinata nel regolamento di attuazione della legge sull’adozione (d.p.r. 1°.12.1999 nr. 492). Gli enti autorizzati sono soggetti alla vigilanza ed ai controlli della Commissione per le adozioni internazionali, che può revocare l’autorizzazione in caso di inadempienze gravi o limitarne o sospendere l’operatività in caso di inadempienze meno gravi.
L’attività di vigilanza è volta ad accertare da una parte la permanenza dei requisiti presenti al momento dell’autorizzazione, dall’altra la correttezza della metodologia, la trasparenza dell’operato. I paesi che hanno firmato e ratificato la Convenzione de L’Aja richiedono un processo di accreditamento degli Enti Autorizzati presso la loro autorità centrale. L’ente deve dichiarare di conoscere bene il paese, la sua tradizione e la sua cultura, di conoscere bene la normativa interna sulle adozioni e di utilizzare personale serio e corretto.
Il 31 ottobre 2000 è stato pubblicato il primo albo degli enti autorizzati. L’Albo viene periodicamente aggiornato con l’inserimento di nuovi enti e con la cancellazione di quelli a cui è, eventualmente, revocata l’autorizzazione, o che hanno inteso dismettere l’attività. Tutti gli aggiornamenti vengono effettuati sul sito e alla fine di ogni anno solare viene pubblicata sulla G.U. la nuova edizione dell’albo.

L'Autorità Centrale del Paese Straniero

L’Autorità Centrale del Paese Straniero ha compiti analoghi a quella italiana con la quale mantiene rapporti costanti. Spetta a questa Autorità Centrale tracciare la propria procedura, mantenere un controllo sugli istituti che ospitano i bambini in stato di abbandono, valutare la documentazione relativa agli aspiranti genitori adottivi, accettarla o respingerla, procedere all’esame comparativo tra le varie domande depositate al fine della proposta di un minore adottabile.