PREREQUISITI PER ADOTTARE
I prerequisiti per adottare sono stabiliti della legge n. 149/01 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante: “Disciplina dell’Adozione e dell’Affidamento dei Minori”, recentemente modificata all’art. 29-bis, comma 1, dalla sentenza della Corte Costituzionale 33/2025, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile. La legge all’articolo 6 stabilisce:
- L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. (art. modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 33/2025, che ha incluso le persone single fra coloro che possono presentare domanda di disponibilità ad adottare un minore straniero).
- I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare”.
- L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando”.
- Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
- I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
- Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
- Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei propri bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.33/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184 nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione. La persona singola potrà, pertanto, presentare la propria disponibilità all'adozione internazionale al Tribunale per i minorenni del luogo di sua residenza. Sarà quest’ultimo a richiedere quanto necessario per la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto di idoneità all'adozione, cui seguirà l’iter già previsto dalla legge n. 184 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni.
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA
Le coppie interessate potranno reperire informazioni in merito alla normativa che regola le adozioni internazionali sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali (www.commissioneadozioni.it) che rappresenta per l’Italia l’Autorità Centrale per la Convenzione dell’Aja.
Le principali normative sono:
- Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Legge 31 dicembre 1998 n.476)
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999)
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
- DPR 8 giugno 2007 n° 108 Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali
- Delibera CAI n° 13/2008/SG del 28 ottobre 2008 Criteri per l’autorizzazione all’attività degli enti previsti dall’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. Disciplina delle modalità di iscrizione nel relativo albo.
Infine l’Italia, in relazione ai diritti fondamentali dei bambini, è tra i paesi firmatari della Convenzione de L’Aja i cui principi ispiratori e regole procedurali sono stati poi recepiti nel nostro ordinamento con la Legge di ratifica 31 dicembre 1998 n. 476, entrata in vigore in Italia e a livello internazionale il 1 maggio 2000.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
Per le famiglie adottive è prevista una deducibilità fiscale pari al 50% delle spese sostenute per l’espletamento delle procedure di adozione.
Mehala si impegna a produrre la certificazione dei costi valida ai fini fiscali. Restano escluse le spese relative al viaggio e al soggiorno all’estero.