L’art. 6 della legge n.149/01 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante: “Disciplina
dell’Adozione e dell’Affidamento dei Minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”
stabilisce che:
Art.6 – 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non
deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di
fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori
che intendono adottare”.
3.L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età
dell’adottando”.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i
coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre
anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza,
avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati , qualora il tribunale per i minorenni accerti che
dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo
di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o
adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una
sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio
preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di
adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle
condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
8. Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi
dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei propri
bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di
sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati.”.
L’Italia è tra i paesi firmatari della Convenzione de L’Aia i cui principi ispiratori e regole procedurali sono stati
poi recepiti nel nostro ordinamento con la Legge di ratifica 31 dicembre 1998 n. 476, entrata in vigore in
Italia e a livello internazionale il 1 maggio 2000.
Mehala persegue fermamente il principio secondo cui il supremo interesse del minore deve essere il criterio
che guida le scelte degli interventi proposti in suo favore, nel caso di ricorso all’adozione internazionale
questa deve essere proposta solo in mancanza di valide soluzioni da ricercarsi a livello locale.